L’eterno dilemma dei rumori in condominio
Come sempre, provare prima con tolleranza e dialogo
Traffico, sirene, lavori pubblici, anche se non ce ne accorgiamo sono i rumori costanti che accompagnano la nostra vita.
Non ce ne accorgiamo perché ormai ci abbiamo fatto l’abitudine e spesso, è sufficiente dotarsi di buoni infissi isolanti per chiuderli fuori da casa nostra.
Ecco perché quando ci siamo isolati in quella che crediamo essere finalmente una silenziosa oasi felice, il rumore prodotto dai vicini ci trova particolarmente ‘sensibili’, rappresentando una delle principali cause di liti.
In base a un’indagine condotta da EuroAcustici, i rumori che interferiscono con il nostro ambiente di vita sono fonte di stress e malattie per la salute pubblica. Per 1 italiano su 3 a provocare i rumori più sgraditi sono i vicini.
Volendo stilare una breve classifica, al primo posto sono risultate le attività commerciali, come bar e alberghi, con climatizzatori e frigoriferi, insieme alle discoteche e i pub sotto casa, che popolano la rumorosa movida.
Al secondo posto tra i decibel più sgraditi, per un italiano su quattro sono televisione, radio, il vociare e il calpestio coi tacchi dei vicini di casa.
Poi, le attività industriali e artigianali seguite dal traffico, che è l’inquinamento fisico peggiore per le nostre orecchie ma ritenuto il più fastidioso solo dal 18,8% degli abitanti.
Per quanto riguarda i rumori molesti in condominio, una buona funzione preventiva può essere rappresentata da un preciso regolamento che possa limitare per quanto possibile, le principali fonti di rumori molesti, limitandoli almeno in precise fasce orarie.
Come avviene poi per la maggior parte delle questioni condominiali conviene comunque sempre, affrontare le situazioni con una buona dose di tolleranza e soprattutto, ricorrendo al dialogo.
In alternativa Il reato del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, illecito (art. 659 c.p.) disciplina un reato contravvenzionale.
Ciò vuol dire che il comportamento illecito potrà essere sanzionato sia a titolo di dolo (detto più semplicemente per aver fatto rumore volontariamente) sia a titolo di colpa (per aver tenuto non volontariamente ma incautamente determinati comportamenti). L’interesse tutelato è l’ordine pubblico ossia la quiete pubblica e privata. (Fonte https://www.condominioweb.com/cani-in-condominio-disturbo.14223#ixzz5JTLMx4So
www.condominioweb.com)
Per quanto concerne la prova sul superamento della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, la Corte considera che nulla vieta – in astratto – che: “l’entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità possa essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse), spettando poi al giudice valutare, oltre l’attendibilità, anche la congruità delle dichiarazioni rese rispetto al thema probandum” (Cass. civ. Sez. II, 12/02/2016, n. 2864).(Fonte https://www.condominioweb.com/rumori-in-condominio-la-prova-del-superamento-della-normale-tollerabilita.12443#ixzz5JTJkyGJ5
www.condominioweb.com)
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